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Home > I Disciplinari di Produzione > Terre Aquilane I.G.T.
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DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA I.G.T. TERRE AQUILANEDISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILAART.1 (Denominazioni e vini) 1. L'indicazione geografica tipica 'Terre Aquilane' o 'Terre de L'Aquila' è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: - bianco, anche nelle tipologie frizzante e passito; - rosso, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello; - rosato, anche nella tipologia frizzante; - Chardonnay, Cococciola, Incrocio Manzoni 6.0.13, Malvasia, Moscato, Passerina, Pecorino, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Sylvaner verde, Traminer, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Ciliegiolo, Merlot, Pinot nero, Primitivo, Sangiovese, Syrah. ART.2 (Base ampelografica) 1. I vini ad indicazione geografica tipica 'Terre Aquilane' o 'Terre de L'Aquila' bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo. 2. L'indicazione geografica tipica 'Terre Aquilane' o 'Terre de L'Aquila' con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Chardonnay, Cococciola, Incrocio Manzoni 6.0.13, Malvasia, Moscato, Passerina, Pecorino, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Sylvaner verde, Traminer, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Ciliegiolo, Merlot, Pinot nero, Primitivo, Sangiovese, Syrah è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, fino ad un massimo del 15%. 3. Nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica 'Terre Aquilane' o 'Terre de L'Aquila' è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni a condizione che: - il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento; - il quantitativo di uva prodotta dal vitigno presente in misura minoritaria deve essere comunque superiore al 15% del totale; - la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall'Art. 4 del presente disciplinare di produzione; - il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall'Art. 4 del presente disciplinare di produzione; - il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all'atto dell'immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più elevato di essi; - l'indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute. ART 3 (Zona di produzione delle uve) 1. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica 'Terre Aquilane' o 'Terre de L'Aquila' comprende l'intero territorio amministrativo della provincia de L'Aquila, nella regione Abruzzo. ART .4 (Norme per la viticoltura) 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica 'Terre Aquilane' o 'Terre de L'Aquila' devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve e ai vini che ne derivano le specifiche caratteristiche di qualità. 2. Per i vini a indicazione geografica tipica 'Terre Aquilane' o 'Terre de L'Aquila', la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore a: - tonnellate 16 per le tipologie bianco, rosso e rosato; - tonnellate 14 per le tipologie con specificazione di vitigno/i. 3. Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica 'Terre Aquilane' o 'Terre de L'Aquila' devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: - 10,00 % vol per le tipologie bianco, rosato e rosso - 10,50 % vol per le tipologie con specificazione di vitigno/i. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, la Regione Abruzzo può autorizzare con proprio atto, sentite le organizzazioni/associazioni di categoria, la riduzione di detti valori dello 0,5%. ART .5 (Norme per la vinificazione) 1. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. 2. La resa massima delle uve in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80 % per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale la resa vino/uve fresche non deve essere superiore al 50%. Qualora venga superato detto limite, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare la indicazione geografica tipica. 3. E' consentito a favore dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica 'Terre Aquilane' o 'Terre de L'Aquila' il taglio con mosti e vini provenienti anche da terreni situati al di fuori della zona di produzione delimitata dal precedente art.3 nella misura non eccedente il limite del 15%. 4. Sono consentite tutte le pratiche enologiche previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente. 5. Ai sensi dell'art.7 , comma 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica 'Terre Aquilane' o 'Terre de L'Aquila' può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare. ART.6 (Caratteristiche al consumo) 1. I vini ad indicazione geografica tipica 'Terre Aquilane' o 'Terre de L'Aquila' all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: - 'Terre Aquilane' o 'Terre de L'Aquila' bianco, rosso e rosato anche nella tipologia frizzante: 11 % vol.; - 'Terre Aquilane' o 'Terre de L'Aquila' con specificazione di vitigno/i: 11,50% vol.; - 'Terre Aquilane' o 'Terre de L'Aquila' novello: 11,50% vol.; - 'Terre Aquilane' o 'Terre de L'Aquila' passito: 14 % vol.. ART.7 (Etichettatura e designazione) 1. Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica 'Terre Aquilane' o 'Terre de L'Aquila' è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi ' fine', 'scelto', 'selezionato', 'superiore' e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Scarica il disciplinare, il decreto e i codici in formato compresso (zip) contenente files .pdf e Word |