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Home > I Disciplinari di Produzione > Histonium I.G.T.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA I.G.T. HISTONIUM

Disciplinare di produzione dei vini ad Indicazione Geografica Tipica “del Vastese” o “Histonium”

Articolo 1
(Denominazioni e vini)
L’indicazione geografica tipica “del Vastese” o “Histonium” accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione è riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Articolo 2
(Base ampelografica)
L’indicazione geografica tipica “del Vastese” o “Histonium” è riservata ai seguenti vini:
- bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;
- rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;
- rosati, anche nella tipologia frizzante e novello.
I vini ad indicazione geografica tipica “del Vastese” o “Histonium” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo.

L’indicazione geografica tipica “del Vastese” o “Histonium” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Chardonnay, Cococciola, Falanghina, Fiano, Garganega, Greco, Malvasia bianca lunga, Manzoni bianco, Montonico, Moscato, Passerina, Pecorino, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Trebbiano (da Trebbiano abruzzese e da Trebbiano toscano), Vermentino è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno.

L’indicazione geografica tipica “del Vastese” o “Histonium” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Barbera, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Merlot, Pinot nero, Primitivo, Sangiovese, Syrah è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca nera provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, fino ad un massimo del 15%.
Nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica “del Vastese” o “Histonium” è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni a condizione che:
- il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;
- il quantitativo di uva prodotta da ciascuno del totale;
- la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall’Art. 4 del presente disciplinare di produzione;
- il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall’Art. 4 del presente disciplinare di produzione;
- il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all’atto dell’immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più elevato di essi;
- l’indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute.

Articolo 3
(Zona di produzione delle uve)
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica “del Vastese” o “Histonium” comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Casalbordino, Carpineto Sinello, Carunchio, Cupello, Fresagrandinaria, Furci, Gissi, Lentella, Monteodorisio, Palmoli, Polutri, San Salvo, Scemi, Vasto, Villalfonsina, in provincia di Chieti.

Articolo 4
(Norme per la viticoltura)
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica “del Vastese” o “Histonium” devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve e ai vini che ne derivano le specifiche caratteristiche di qualità.
Per i vini a indicazione geografica tipica “del Vastese” o “Histonium”, la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, già comprensiva della maggiorazione prevista dal D. m. 2.08.1996, non deve essere superiore a:
- tonnellate 24 per le tipologie bianco, rosso e rosato;
- tonnellate 20 per le tipologie con specificazione di vitigno/i.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica “del Vastese” o “Histonium” devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
- 9,50% vol. per la tipologia bianco;
- 10,00 % vol per le tipologie rosso e rosato;
- 10,50 % vol per le tipologie con specificazione di vitigno/i.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, la Regione Abruzzo può autorizzare con proprio atto, sentite le organizzazioni/associazioni di categoria, la riduzione di detti valori dello 0,5%.

Articolo 5
(Norme per la vinificazione)
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno del territorio amministrativo della regione Abruzzo.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all’80 % per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%.
Qualora vengano superati detti limiti, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare la indicazione geografica tipica.

Articolo 6
(Caratteristiche al consumo)
I vini ad indicazione geografica tipica “del Vastese” o “Histonium” all’atto dell’immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
- “del Vastese” o “Histonium” bianco 10,00 % vol.;
- “del Vastese” o “Histonium” rosso e rosato 10,50 % vol.;
- “del Vastese” o “Histonium” novello 11,00% vol.;
- “del Vastese” o “Histonium” passito secondo la vigente normativa;
- “del Vastese” o “Histonium” con specificazione di vitigno/i 11% vol.

Articolo 7
(Etichettatura e designazione)
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica “del Vastese” o “Histonium” è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato”, “superiore” e similari.
E' tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell’art.7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.164, l’indicazione geografica tipica “del Vastese” o “Histonium” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l’indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Scarica il disciplinare, il decreto e i codici in formato compresso (zip) contenente files .pdf e Word

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