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Home > I Disciplinari di Produzione > Montepulciano D'Abruzzo D.O.C. sottozona Teate

Allegato 4
SOTTOZONA «TEATE»

Articolo 1 Denominazione
La denominazione di origine controllata “Montepulciano d'Abruzzo” con il riferimento alla sottozona “Teate” é riservata al vino, anche nella tipologia “riserva”, proveniente dalla sottozona omonima e rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Articolo 2 Base ampelografica
La denominazione di origine controllata Montepulciano d'Abruzzo “Teate” é riservato al vino ottenuto dalle uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti dal vitigno Montepulciano almeno al 90%. Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo, fino ad un massimo del 10%.

Articolo 3 Zona di produzione delle uve
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Teate” devono essere ottenute unicamente da vigneti situati su terreni vocati alla qualità, ubicati in zone collinari o di altopiano la cui altitudine non sia superiore ai 500 metri s.l.m. ed eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a mezzogiorno.
Sono da escludere i terreni non sufficientemente soleggiati e quelli dei fondovalle umidi.
La sottozona “Teate” comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei comuni di: Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Casalanguida, Casalincontrada, Carpineto Sinello, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Chieti, Crecchio, Cupello, Fara Filiorum Petri, Filetto, Fossacesia, Francavilla, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Lanciano, Lentella, Miglianico, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palmoli, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Ripa Teatina, Roccamontepiano, Rocca San Giovanni, San Buono, Sant'Eusanio del Sangro, San Giovanni Teatino, Santa Maria Imbaro, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San Vito Chietino, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Torrevecchia Teatina, Treglio, Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Vacri, in provincia di Chieti.
Detta zona é così delimitata (Fogli di mappa: 351 Est, 361 Ovest, 362 Est - Ovest, 372 Ovest, 379 Est -Ovest, 380 Est - Ovest, 381 Ovest):
Partendo dall'incrocio tra la ferrovia Adriatica ed il confine provinciale Chieti-Pescara in territorio di Francavilla al Mare si procede in direzione sud-ovest lungo il confine stesso sino ad incontrare la strada comunale che da Pescara (località S. Spirito) porta a San Giovanni Teatino.
Si procede lungo detta strada in direzione San Giovanni Teatino, si passa per il centro abitato e si prosegue sino all'incrocio in località Serraiocco.
Da qui si prosegue in direzione nord-ovest passando per Masserie Di Cesare sino ad incrociare la SS n.5 Tiburtina Valeria. Si prosegue lungo la SS n.5 Tiburtina Valeria in direzione Chieti Scalo - Brecciarola sino ad intersecare il confine provinciale Chieti-Pescara nel comune di Chieti. Si prosegue in direzione sud-est lungo il confine provinciale sino ad incontrare il Fiume Alento in comune di Roccamontepiano.
Si segue il limite comunale verso sud fino all'incrocio con la provinciale Serramonacesca-Roccamontepiano e da qui sino a Roccamontepiano per prendere poi la strada vicinale, parte in carrareccia parte in brecciata che tocca le quote 439, 442, 427, 385, 353, 302, 267 e 232 fino a Fara Filiorum Petri. Si segue poi verso sud il corso del fiume Foro prima ed il fosso Vesola-San Martino poi, fino al confine comunale di San Martino sulla Marrucina.
Da qui si prosegue lungo i limiti comunali di San Martino sulla Marrucina e Filetto fino ad incontrare la strada provinciale che collega i territori comunali di Filetto con Casoli, passante per la stazione di Guardiagrele e San Domenico fino al limite comunale di Casoli.
Si procede verso sud lungo i limiti comunali di Casoli, Altino, Archi, Bomba, Atessa, Carpineto Sinello, S. Buono fino ad incrociare il Fosso di Fonte Carracina nel comune di Palmoli. Si procede lungo detto Fosso e successivamente lungo il Fosso delle Immerse fino ad incontrare il limite comunale di Fresagrandinara.
Si procede verso sud-est lungo il limite comunale di Fresagrandinara fino all'incrocio con il limite regionale che su segue lungo i limiti comunali di Lentella, Cupello e San Salvo fino all'incrocio con la ferrovia Adriatica per poi risalire lungo la medesima fino al limite provinciale nord.

Articolo 4 Norme per la viticoltura
- Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione del vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Teate” devono essere quelle normali della zona e atte a conferire all'uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta.
Sono da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni che corrispondono alle condizioni di cui al precedente art. 3.
- Densità d'impianto.
Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i reimpianti a filare la densità non può essere inferiore a 2.500 ceppi per ettaro in coltura specializzata, fatto salvo per gli impianti e reimpianti a pergola, per i quali non deve essere inferiore a 1600 ceppi per ettaro.
- Forme di allevamento e sesti di impianto.
Le forme di allevamento consentite sono quelle generalmente usate nella zona ossia pergola orizzontale e spalliera semplice o doppia. I sesti di impianto devono essere adeguati alle forme di allevamento.
- Sistemi di potatura.
La potatura deve essere adeguata ai suddetti sistemi di allevamento.
- É consentita l'irrigazione di soccorso. É vietata ogni pratica di forzatura.
- Resa a ettaro e gradazione minima naturale.
La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale per la produzione del Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Teate” sono le seguenti:
- Produzione uva:
11 tonnellate/ettaro.
- Titolo alcolometrico volumico naturale minimo:
12,00% vol.
Le uve destinate alla produzione del vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Teate” avente diritto alla menzione “riserva” devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,50% vol.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.
A detto limite, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
La Regione Abruzzo, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le Organizzazioni di Categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini.

Articolo 5 Norme per la vinificazione
- Zona di vinificazione.
Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento e l'affinamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.
- Elaborazione.
Per l'elaborazione del vino di cui all'art. 1 sono consentite le pratiche enologiche, ad esclusione dell'arricchimento e della concentrazione, conformi alle norme comunitarie e nazionali vigenti.
- Resa uva/vino.
La resa massima dell'uva in vino finito é pari al 70%.
Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata con specificazione della sottozona per tutta la partita. - Invecchiamento/Affinamento.
Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Teate” deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento/affinamento obbligatorio non inferiore a ventuno mesi di cui almeno nove in recipienti di legno.
Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Teate” con la menzione “riserva” deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento/affinamento non inferiore a trenta mesi di cui almeno nove in recipienti di legno.
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.
- Scelta vendemmiale.
Per il vino di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale é consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la Denominazione di Origine Controllata “Montepulciano d'Abruzzo” e verso le IGT relative all'area interessata.

Articolo 6 Caratteristiche dei vini al consumo
Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Teate”, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore:
rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee, tendente al granato con l'invecchiamento;
- odore:
profumi di frutti rossi maturi, spezie, intenso, etereo;
- sapore:
pieno, robusto, armonico, giustamente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,50% vol;
- acidità totale minima:
4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo:
26 g/l.
Il vino che si fregia della menzione “riserva” deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 13,00% vol ed un estratto non riduttore minimo di 28 g/l.
É in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.
Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Teate”, in quanto sottoposto al passaggio o conservazione in recipienti di legno, può rivelare lieve sentore (o percezione) di legno.

Articolo 7 Qualificazione, etichettatura, designazione e presentazione
- Qualificazioni.
Nella etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui all'art. 1 é vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi “ fine”, “scelto”, “selezionato” e similari.
É tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
- Menzioni facoltative.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, purché pertinenti al vino di cui all'art. 1.
- Caratteri e posizione in etichetta.
Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive. Le menzioni facoltative vanno riportate in etichetta sotto la denominazione d'origine.
- Annata
Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve é obbligatoria.
- Vigna.
La menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo é consentita alle condizioni previste dalla legge.

Articolo 8 Confezionamento
- Volumi nominali.
Per il confezionamento del vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Teate” sono consentiti tutti i recipienti previsti dalla normativa vigente.
Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Teate” che si fregia della menzione “riserva” può essere confezionato soltanto in recipienti di volume nominale pari a litri: 0,750 - 1,500 - 3,000 - 6,000.
- Tappatura e recipienti.
É consentito l'uso di tutti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente.
Per il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Teate” che si fregia della menzione “riserva” é consentito solo l'uso del tappo di sughero naturale raso bocca.
I recipienti devono essere di vetro.
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