|
|
Allegato 1
SOTTOZONA «CASAURIA O TERRE DI CASAURIA»
Art. 1.
Denominazione.
La Denominazione di Origine Controllata “Montepulciano d'Abruzzo” con il riferimento alla sottozona “Casauria” o “Terre di Casauria” é riservata al vino, anche nella tipologia “riserva”, proveniente dalla sottozona omonima e rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Base ampelografica.
La Denominazione di Origine Controllata Montepulciano d'Abruzzo “Casauria” o “Terre di Casauria” é riservato al vino ottenuto dalle uve del vitigno Montepulciano al 100%.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
Le uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata Montepulciano d'Abruzzo “Casauria” o “Terre di Casauria” devono essere ottenute unicamente da vigneti situati su terreni vocati alla qualità, ubicati in zone collinari o di altopiano la cui altitudine non sia superiore ai 500 metri s.l.m. ed eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a mezzogiorno.
Sono da escludere i terreni non sufficientemente soleggiati e quelli dei fondovalle umidi.
La sottozona “Casauria” o “Terre di Casauria” comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei comuni di: Alanno, Bussi sul Tirino, Bolognano, Brittoli, Castiglione a Casauria, Corvara, Cugnoli, Lettomanoppello, Manoppello, Pescosansonesco, Pietranico, Popoli, Scafa, San Valentino, Serramonacesca, Tocco da Casauria, Torre dé Passeri, Turrivalignani.
Detta zona é così delimitata:
- Foglio 360 tavola Est. Si parte dal confine comunale di Brittoli con Carpineto della Nora e Vicoli a quota 597 e si procede, in direzione sud, lungo la strada Brittoli-Vicoli fino al sentiero che, partendo dalla suddetta strada nei pressi di Brittoli, tocca le quote 631, 547 e 614. Si prosegue per un tratto della carreggiabile, sita ad est dell'abitato di S. Vito, che va ad incontrare la carrareccia che passa per F.te Canale e porta a Boragna.
Da Boragna la delimitazione si identifica con il sentiero che porta a Pezzigliari e da qui prosegue fino al confine comunale a quota 542. Si prosegue lungo il sentiero che partendo dal confine comunale di Corvara a quota 542, nei pressi della quota 581 incontra e segue, sempre verso sud, la mulattiera che tocca la quota 561 e quindi a quota 572 prosegue con la carrareccia prima, e con la strada poi, che passa Corvara.
Oltrepassata la chiesa riprende il sentiero e la mulattiera che passa per il cimitero e per la quota 719 ed a Colle Pizzuto incontra il limite comunale di Pescosansonesco.
Si prosegue lungo la mulattiera che partendo dal limite comunale tocca le quote 661, 608, 579 e nei pressi dell'abitato di Pescosansonesco si immette sulla strada Pescosansonesco-Pescosansonesco Vecchio per immettersi nuovamente, poco dopo, sulla mulattiera che passa nei pressi delle case site a quota 574. La delimitazione segue poi la suddetta mulattiera che prima di giungere a C.le Grotta, abbandona per congiungersi, nei pressi del km 8,630, alla strada Pescosansonesco -Pescosansonesco Vecchio che segue per circa 250 metri dove incontra e segue il sentiero che, dopo aver toccato quota 410, giunge al limite comunale.
La delimitazione della zona prosegue, in direzione sud-ovest, lungo tutto il confine comunale di Castiglione a Casauria fino ad incontrare il limite comunale di Bussi sul Tirino. Di qui si prosegue lungo il confine comunale sino ad incrociare il torrente Rivaccio.
Si segue il torrente che all'altezza di V. Giardino incontra il sentiero e subito dopo la carreggiabile che in direzione nord-ovest giunge a quota 356. - Foglio 360 tavola Ovest.
Da quota 356 si prosegue in direzione nord lungo il sentiero che tocca le quote 515 e 730, la mulattiera che tocca le quote 522, 619 e 709 che abbandona per congiungersi con il sentiero che passa per quota 605 sino al confine di provincia.
Da qui si segue il confine provinciale passando per Valle Gemmina a quota 478.
- Foglio 369 tavola Ovest. Da quota 478 si prosegue lungo il confine provinciale, coincidente con il limite comunale di Popoli, fino ad incrociare l'autostrada A25 (Pescara-Roma) in località Cornacchia-Ponticello. - Foglio 369 tavola Est, foglio 360 tavola Est. Si prosegue lungo il confine provinciale sino ad incrociare la SS. n. 5 (Tiburtina Valeria) al km 177,8. In direzione nord si prosegue lungo la SS. n. 5 passando per Popoli sino al km 187.
Dal Km187 si giunge sino a poche decine di metri prima del km 188, imboccando il sentiero che toccando le quote 284 e 310 incrocia la strada che conduce alla Fonte d'Acqua Sulfurea a quota 447.
Dalla F.te d'Acqua Sulfurea la delimitazione si identifica con il torrente Arolle Piccolo fino al punto di incontro con la carreggiabile in località gli Sterpari che toccando quota 386 passa per F.te Cardillo fino a giungere al limite comunale nei pressi di F.te Cavutolo.
Da F.te Cavutolo si prosegue verso sud lungo il confine comunale di Tocco da Casauria, Torre dé Passeri e Bolognano sino a giungere al limite comunale di S. Valentino in Abruzzo Citeriore. Da qui si prosegue lungo il limite comunale sino al confine di Lettomanoppello.
- Foglio 361 tavola Ovest. Si prosegue verso sud lungo il confine coincidente con il fiume Lavinio, sino ad incontrare un canale che si immette sul fiume che verso est porta a Madonna di Conicella. Da Madonna di Conicella, in direzione nord, si prende la carrareccia che giunge a quota 492 e prosegue per la mulattiera che termina a Fosso Pignataro, coincidente con il confine comunale.
Da qui si prosegue verso sud lungo il confine comunale di Manoppello per poi risalire sino ad incontrare il limite comunale di Serramonacesca, in corrispondenza della strada ManoppelloSerramonacesca. Si procede lungo detta strada in direzione Serramonacesca e da qui la delimitazione si identifica con il percorso del Fiume Alento sino al confine con la provincia di Chieti.
Si prosegue lungo il confine provinciale sino ad incrociare l'autostrada A25. Da qui, in direzione Manoppello Scalo-Scafa si giunge sino al punto di incrocio con la ferrovia nelle vicinanze di Scafa a quota 101.
Si prosegue lungo l'asse ferroviario in direzione Alanno Scalo sino ad incrociare il limite comunale di Manoppello-Alanno-Rosciano.
Si prosegue lungo il limite comunale di Alanno e Cugnoli sino al confine di Pietranico-Civitaquana e poi Brittoli-Vicoli, fino ad incrociare la strada provinciale Brittoli-Vicoli a quota 597.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
- Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione del vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Casauria” o “Terre di Casauria” devono essere quelle normali della zona e atte a conferire all'uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni che corrispondono alle condizioni di cui al precedente art. 3.
- Densità d'impianto.
Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i reimpianti a filare la densità non può essere inferiore a 2.500 ceppi per ettaro in coltura specializzata, fatto salvo per gli impianti e reimpianti a pergola, per i quali non deve essere inferiore a 1600 ceppi per ettaro.
- Forme di allevamento e sesti di impianto.
Le forme di allevamento consentite nella zona sono: pergola orizzontale e spalliera semplice o doppia. I sesti di impianto devono essere adeguati alle forme di allevamento. - Sistemi di potatura. La potatura deve essere adeguata ai suddetti sistemi di allevamento.
- É consentita l'irrigazione di soccorso. É vietata ogni pratica di forzatura.
- Resa a ettaro e gradazione minima naturale
La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale per la produzione del vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Casauria” o “Terre di Casauria” sono le seguenti:
- Produzione uva: 9,5 tonnellate/ettaro.
- Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,50% vol.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.
A detto limite, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
La Regione Abruzzo, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
- Zona di vinificazione.
Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento e l'affinamento, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, é consentito che le operazioni di vinificazione siano effettuate in cantine situate nella provincia di Pescara, a condizione che producevano vini con uve provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3 antecedentemente all'entrata in vigore del presente disciplinare.
La deroga come sopra prevista é concessa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - sentita la Regione Abruzzo e comunicata all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari alla competente Camera di Commercio I.A.A.
- Elaborazione.
Per l'elaborazione del vino di cui all'art. 1 sono consentite le pratiche enologiche, ad esclusione dell'arricchimento, conformi alle norme comunitarie e nazionali vigenti.
- Resa uva/vino.
La resa massima dell'uva in vino finito é pari al 70%.
Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata con specificazione della sottozona per tutta la partita.
- Invecchiamento.
Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Casauria” o “Terre di Casauria” deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a diciotto mesi di cui almeno nove in recipienti di legno. Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Casauria” o “Terre di Casauria” con la menzione “riserva” deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a ventiquattro mesi di cui almeno nove in recipienti di legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.
- Affinamento in bottiglia.
Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Casauria” o “Terre di Casauria” deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento in bottiglia non inferiore a sei mesi successivo al prescritto periodo di invecchiamento obbligatorio.
- Scelta vendemmiale.
Per il vino di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale é consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la Denominazione di Origine Controllata “Montepulciano d'Abruzzo” e verso la Indicazione Geografica Tipica “Colline Pescaresi”.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
Il vino a Denominazione di Origine Controllata Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Casauria” o “Terre di Casauria”, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore:
rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee, tendente al granato con l'invecchiamento;
- odore:
profumi di frutti rossi maturi, spezie, intenso, etereo;
- sapore:
pieno, robusto, armonico, giustamente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo:
13% vol;
- acidità totale minima:
4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo:
23 g/l.
Il vino che si fregia della qualifica “riserva” deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 13,50% vol.
É in facoltà del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore con proprio decreto.
Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona “Casauria” o “Terre di Casauria”, in quanto sottoposto al passaggio o conservazione in recipienti di legno, può rivelare sentore di legno.
Art. 7. Qualificazione, etichettatura, designazione e presentazione
- Qualificazioni.
Nella etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui all'art. 1 é vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari.
É tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
- Caratteri e posizione in etichetta.
Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive.
Le menzioni facoltative vanno riportate in etichetta sotto la denominazione d'origine.
- Annata
Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve é obbligatoria.
- Vigna.
La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo é consentita alle condizioni previste dalla legge.
Art. 8.
Confezionamento
- Volumi nominali.
Il vino di cui all'art. 1 può essere immesso al consumo soltanto in recipienti di volume nominale pari a litri: 0,750 - 1,500 - 3,000 - 6,000. - Tappatura e recipienti.
É obbligatorio utilizzare il tappo di sughero naturale raso bocca.
I recipienti devono essere di vetro. |