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Home > I Disciplinari di Produzione > Colli del Sangro I.G.T.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA I.G.T. COLLI DEL SANGRO

Disciplinare di Produzione dei vini ad Indicazione Geografica Tipica “COLLI DEL SANGRO”

Articolo 1
(Denominazioni e vini)
L’indicazione geografica tipica “Colli del Sangro” accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione è riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Articolo 2
(Base ampelografica)
L’indicazione geografica tipica “Colli del Sangro” è riservata ai seguenti vini:
- bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;
- rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;
- rosati, anche nella tipologia frizzante e novello.
I vini ad indicazione geografica tipica “Colli del Sangro” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo.
L’indicazione geografica tipica “Colli del Sangro” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Chardonnay, Cococciola, Falanghina, Fiano, Garganega, Greco, Malvasia bianca lunga, Manzoni bianco, Montonico, Moscato, Passerina, Pecorino, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Trebbiano (da Trebbiano abruzzese e da Trebbiano toscano), Vermentino è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno.
L’indicazione geografica tipica “Colli del Sangro” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Barbera, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Merlot, Pinot nero, Primitivo, Sangiovese, Syrah è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca nera provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, fino ad un massimo del 15%.

Nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica “Colli del Sangro” è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni a condizione che:
- il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;
- il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale;
- la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall’Art. 4 del presente disciplinare di produzione;
- il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall’Art. 4 del presente disciplinare di produzione;
- il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all’atto dell’immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più elevato di essi;
- l’indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute.

Articolo 3
(Zona di produzione delle uve)
La zona di produzione delle uve per I'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica “Colli del Sangro” comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Torino di Sangro, Paglieta, Atessa, Bomba, Archi, Sant'Eusanio del Sangro, Fossacesia,
Mozzagrogna, Santa Maria Imbaro, in provincia di Chieti.

Articolo 4
(Norme per la viticoltura)
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica “Colli del Sangro” devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve e ai vini che ne derivano le specifiche caratteristiche di qualità.

Per i vini a indicazione geografica tipica “Colli del Sangro”, la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, già comprensiva della maggioranza prevista dal D. m. 2.08.1996, non deve essere superiore a:
- tonnellate 21 per le tipologie bianco, rosso e rosato;
- tonnellate 20 per le tipologie con specificazione di vitigno/i.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica “Colli del Sangro” devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
- 9,50% vol. per la tipologia bianco;
- 10,00 % vol per le tipologie rosso e rosato;
- 10,50 % vol per le tipologie con specificazione di vitigno/i.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, la Regione Abruzzo può autorizzare con proprio atto, sentite le organizzazioni/associazioni di categoria, la riduzione di detti valori dello 0,5%.

Articolo 5
(Norme per la vinificazione)
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno del territorio amministrativo della regione Abruzzo.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all’80 % per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%.
Qualora vengano superati detti limiti, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare la indicazione geografica tipica.

Articolo 6
(Caratteristiche al consumo)
I vini ad indicazione geografica tipica “Colli del Sangro” all’atto dell’immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
- “Colli del Sangro” bianco 10,00 % vol.;
- “Colli del Sangro” rosso e rosato 10,50 % vol.;
- “Colli del Sangro” novello 11,00% vol.;
- “Colli del Sangro” passito secondo la vigente normativa;
- “Colli del Sangro” con specificazione di vitigno/i 11% vol.

Articolo 7
(Etichettatura e designazione)
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica “Colli del Sangro” è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato”, “superiore” e similari.
E' tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
Ai sensi dell’art.7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.164, l’indicazione geografica tipica “Colli del Sangro” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l’indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Scarica il disciplinare, il decreto e i codici in formato compresso (zip) contenente files .pdf e Word

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